< Aggiornamento da lunedì 19 aprile >
LE NUOVE ZONE ARANCIONE E ROSSA IN ITALIA
Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 19 aprile.
In arancione le Regioni:
- Abruzzo,
- Basilicata,
- Calabria,
- Campania
- Emilia Romagna,
- Friuli Venezia Giulia,
- Lazio,
- Liguria,
- Lombardia,
- Marche,
- Molise,
- Piemonte,
- Provincia di Trento,
- Provincia di Bolzano,
- Toscana,
- Umbria,
- Veneto.
Rimangono in zona rossa:
- Puglia,
- Sardegna,
- Valle d'Aosta.
Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 12 aprile.
Passano in arancione le Regioni:
- Calabria,
- Emilia Romagna,
- Friuli Venezia Giulia,
- Lombardia,
- Piemonte
- Toscana.
Rimangono in zona rossa:
- Campania,
- Puglia,
- Valle d'Aosta
Passa in zona rossa anche:
- Sardegna
Nessuna regione in zona gialla e in zona bianca.
Bar e ristoranti
Non cambia sostanzialmente nulla.
E' sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.Dalle 5 alle 22 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: dalle 5 alle 18, senza restrizioni. Dalle 18 alle 22, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
Negozi
Rimarranno aperti e non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle
giornate festive e
prefestive sono
chiusi gli
esercizi commerciali presenti all'interno dei
centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Parrucchieri e centri estetici
Riaprono da lunedì i parrucchieri e centri estetici.
Scuola
In zona arancione è assicurato in presenza lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti); dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia (materna); dell’attività scolastica e didattica della scuola primaria (elementari); dell’attività scolastica e didattica della scuola secondaria di primo grado (scuole medie). Nello stesso periodo, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.) garantiscono l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, mentre la restante parte si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Palestre e piscine
Le
attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono
sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.
Spostamenti
In zona arancione "è consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le ore 5 e le 22, nel rispetto delle specifiche restrizioni previste per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Gli spostamenti verso altri Comuni (e quindi anche quelli verso altre Regioni/Province autonome) sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione".
A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
Visite a parenti e amici
Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
Valgono le stesse regole descritte sopra per chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti.
Coprifuoco
Resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22 alle 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio Comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio Comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Si ricorda poi che, ai sensi del Dpcm, sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento anche mediante
autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
ULTIMI DATI MONITORAGGIO: RT E INCIDENZA
Secondo i dati contentuti nella bozza del
monitoraggio Iss-Ministero della Salute, al 7 aprile 2021 e relativi alla settimana 29 marzo-4 aprile:
3 le regioni più virtuose:
-
Friuli Venezia Giulia a 0.79,
- Emilia Romagna a 0.81
- Molise a 0.81
LE ALTRE REGIONI:
- Abruzzo 0.89;
- Basilicata 1.15;
- Calabria 0.93;
- Campania 1.19;
- Lazio 0.90;
- Liguria 1.19;
- Lombardia 0.85
;
- Marche 0.86;
- Piemonte 0.90;
- PA Bolzano 0.91;
- PA Trento 0.86;
- Puglia 1.06;
- Sardegna 1.54;
- Sicilia 1.22;
- Toscana 1.02;
- Umbria 0.97;
- Valle d'Aosta 1.39;
- Veneto 0.96
La Sardegna, da isola felice, unica regione in zona bianca, sprofonda in rosso avendo registrato il valore più alto: 1.54, seguita da Valle d'Aosta (1.39) e Sicilia (1.22).