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Green Pass: le attività consentite dal 10 gennaio 2022

 

Green Pass: attività consentite dal 10 gennaio 2022

  Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge (Consiglio dei Ministri n. 55 del 5 Gennaio 2022)  che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

OBBLIGO del GREEN PASS RAFFORZATO

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività: - alberghi e strutture ricettive; - feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; - sagre e fiere; - centri congressi; - servizi di ristorazione all’aperto; - impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; - piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; - centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. - accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.  

ALTRE DISPOSIZIONI

INOLTRE dal 20 Gennaio 2022 il Green Pass base sarà necessario anche per i servizi alla persona: - parrucchiera, - barbiere - centri estetici. E ANCORA dal 1 Febbraio 2022, fino al 15 Giugno 2022, invece, la Certificazione Verde base dovrà essere utilizzata anche per accedere a :
  • Servizi bancari e finanziari
  • Negozi e centri commerciali
  • Uffici pubblici
  • Comuni
  • Province
  • Regioni
  • Servizi Pubblici (Poste, INPS, Inail, Agenzia delle Entrate)

GREEN PASS BASE E GREEN PASS RAFFORZATO

Il green pass rafforzato è la certificazione verde che può ottenere solo chi è vaccinato con due dosi o chi è guarito dal covid.  A differenza del green pass base che si ottiene anche con un tampone molecolare negativo (72 ore di validità) o con un tampone rapido (48 ore di validita). La validità del green pass rafforzato è scesa dai 12 mesi ai 9 mesi. Ma a partire dal 1º febbraio la durata sarà di 6 mesi.

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VEDI TABELLA ATTIVITA' CONSENTITE

 

QUARANTENE

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a: - alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno; - alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno; - alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”). A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza. Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

NON VACCINATI

Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno. Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche. Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

MASCHERINE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE)

  1. In quali zone è obbligatorio avere con sé dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie?  L’obbligo di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) è valido su tutto il territorio nazionale.
  2. Quando e dove si deve indossare la mascherina? I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati all’aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).

    SENZA MASCHERINA

    L’obbligo non è comunque previsto per: -    bambini sotto i 6 anni di età; -    persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina; -    operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente). Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso: -    mentre si effettua l’attività sportiva; -    mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito; -    quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi. Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore. È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
  3. È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina? 

    OBBLIGO MASCHERINA FFP2

    - per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati; - per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto - per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale; - per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

    MASCHERINE CHIRURGICHE

    Le mascherine chirurgiche - o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2- devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore. In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.
 

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