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Restauratori: un regolamento per il riconoscimento delle qualifiche

Con l'obiettivo di potenziare il settore e mantenerne l'eccellenza riconosciuta a livello mondiale, è stato approvato dal Consiglio dei ministri del 6 ottobre 2011 il disegno di legge che disciplina le figure professionali che operano nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali, colmando aspetti lasciati irrisolti dalla regolazione preesistente e risolvendo alcuni problemi sorti nel corso delle procedure di selezione avviate in seguito all'entrata in vigore del Codice dei beni culturali. Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, Giancarlo Galan, il Consiglio dei ministri del 6 Ottobre 2011 ha approvato un disegno di legge che rappresenta un nuovo passo verso una compiuta disciplina delle figure professionali che operano nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali, colmando aspetti lasciati irrisolti dalla regolazione preesistente e risolvendo alcuni problemi sorti nel corso delle procedure di selezione avviate nella fase transitoria che ha fatto seguito all’entrata in vigore del Codice dei beni culturali. Con l’obiettivo principale di potenziare il settore e mantenerne l’eccellenza riconosciuta a livello mondiale, il disegno di legge disciplina le procedure di selezione pubblica per il riconoscimento delle qualifiche professionali di restauratore e di collaboratore restauratore dei beni culturali e stabilisce con certezza i requisiti richiesti. Il provvedimento ha ricevuto il parere della Conferenza Stato-Regioni.   In via transitoria, agli effetti indicati all’articolo 29, comma 9-bis del Codice, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali : a) colui che alla data del bando abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; b) colui che, alla data del bando, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore ad un biennio ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti di durata almeno triennale e, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, attività di restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, secondo quanto certificato nell’ambito della procedura di selezione dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, attività di restauro dei beni suddetti, secondo quanto certificato nell’ambito della procedura di selezione dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; d) colui che abbia superato presso le amministrazioni pubbliche preposte alla tutela di beni culturali un esame di accesso al profilo corrispondente con conseguente inquadramento nei ruoli.   Fonte: Ministero per i Beni e le Attività Culturali

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