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Cassazione: le guide turistiche possono esercitare temporaneamente in Paesi UE senza esami

Cassazione: guide turistiche possono esercitare temporaneamente in Paesi UE senza esami

Avrà senza dubbio ripercussioni nel mondo delle 'professioni turistiche', partcolarmente in quelle delle guide ed accompagnatori la sentenza della Corte di Cassazione che ha definitivamente stabilito che le guide e gli accompagnatori turistici provenienti dall'estero, ma abilitati nel Paese d'origine, possono esercitare in una qualsiasi nazione europea, ma esclusivamente in regime temporaneo.
Se invece guide e accompagnatori intendono svolgere la professione in maniera non occasionale in Italia, sono ancora obbligati a sostenere l'esame di abilitazione in base alle norme del Paese ospite.
Questo è quanto sancito dalla sentenza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione n. 461, depositata lo scorso 11 gennaio, con la quale è stato accolto il ricorso presentato dal Tour Operator siciliano Aeroviaggi, che era stato accusato dall’assessorato al Turismo della Regione Siciliana di aver permesso di svolgere l’attività di guida turistica a tre cittadini francesi, ritenuti privi dei requisiti richiesti.
La Sentenza della Corte di Cassazione non introduce alcuna ulteriore liberalizzazione per l'esercizio della professione di guida. Si ricorda che le guide turistiche di altri Paesi UE, per esercitare in regime di libera prestazione occasionale e temporanea, devono ottemperare ad opportuna procedura di comunicazione all’apposito ufficio presso il MiBACT, devono dimostrare di essere guide nel paese UE di origine ed essere inserite nell' elenco pubblicato sul sito web del MiBACT dei prestatori temporanei. La prestazione temporanea è applicata da molti anni in base ad alcune regole.
Sulla vicenda iinterviene Saverio Panzica, studioso di legislazione turistica ed ex dirigente del Dipartimento Turismo il quale ha spiegato le motivazioni indicate nella sentenza che hanno convinto gli “ermellini” ad accogliere l’istanza del TO, sono riconducibili, innanzi tutto, alle modifiche apportate nel 2007 alla legge 135 del 2001, che ha stabilito la liberalizzazione delle professioni, in attuazione delle normative comunitarie. “Con il termine ‘professioni turistiche’ vengono dunque indicate – ha spiegato Panzica - tutte quelle professioni che organizzano e forniscono servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di assistenza, accompagnamento e guida dei turisti. Tali attività non sono perciò più subordinate ai parametri degli ordinamenti regionali. Il Decreto Bersani, tra l’altro, precisava che ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, l’esercizio dell’attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell’esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Dunque, - come ha chiarito ulteriormente Panzica - i giudici hanno decretato, dopo aver riconosciuto che per le attività in questione è necessario un preventivo accertamento del possesso dei relativi requisiti. Poiché dalla documentazione allegata agli atti, è emerso che le guide e gli accompagnatori turistici in questione erano in possesso delle qualifiche necessarie al lavoro indicato, non è stata riscontrata alcuna violazione per il caso in questione, ma che adesso non mancherà di avere contraccolpi sull'intera filiera. Fonte: TNS  

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