Dal 15 novembre 2021 sulle strade del FVG obbligo di pneumatici da neve o catene a bordo
Friuli Venezia Giulia Strade e Anas comunicano che, in conformità con gli altri enti gestori della viabilità nella nostra regione ed analogamente a quanto in vigore nelle ultime stagioni invernali, dal 15 novembre 2021 e fino al 15 aprile 2022 sarà vigente anche sulle strade regionali del territorio montano l’obbligo per tutti gli autoveicoli di essere muniti di pneumatici invernali o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
La misura persegue l’obiettivo di garantire la massima sicurezza e fluidità alla circolazione stradale anche in condizioni meteorologiche avverse nel corso della stagione invernale, in considerazione del fatto che durante tale periodo alcuni tratti della rete viaria in gestione a FVG Strade sono soggetti alla formazione di ghiaccio e a precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata che possono condizionare la sicurezza dei viaggiatori, oltreché il regolare flusso del traffico; in questo modo, inoltre, si intende evitare che i veicoli in difficoltà possano eventualmente produrre blocchi della circolazione che rendano di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, l’espletamento dei servizi di emergenza, sgombero neve e pubblica utilità.
L'inverno è alle porte: le auto devono avere le gomme da neve
Dal 15 novembre scatta l'obbligo, per tutti i veicoli, di viaggiare con pneumatici invernali o di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati. La norma, per quanto riguarda la rete in concessione ad Autovie Venete è in vigore sui tratti della A4 dal Terraglio (A57 tangenziale di Mestre) fino a Sistiana; sulla A28 da Portogruaro all'interconnessione con la A27 (Conegliano); sulla A23 da Udine Sud fino all'interconnessione con la A4 (Palmanova) e infine, sulla A34 da Villesse a Gorizia. Tutti i veicoli a motore - esclusi i motocicli (che potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto) - che, dal 15 novembre 2017 al 15 aprile 2018 transiteranno su quei tratti dovranno quindi adeguarsi alla norma. Non avere le gomme invernali o le catene, oltre a ridurre la sicurezza di chi guida e di chi transita, comporta, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, una sanzione pecuniaria e un provvedimento di interdizione del transito fino a quando la vettura non viene adeguatamente equipaggiata.
5 cose importanti da sapere sulle gomme invernali
Come si distinguono gli pneumatici invernali La gomma invernale deve disporre della marcatura M+S (Mud + Snow, fango e neve). Il simbolo del fiocco di neve all'interno di una montagna a tre cime, presente sulla gomma, assicura che lo pneumatico ha superato specifici test.
Le gomme da neve attutiscono il fenomeno dell'acquaplanning?
È possibile montare solo due pneumatici invernali?
Il Codice della strada non lo specifica, ma per motivi di sicurezza è indispensabile montarli su tutte le ruote.
Le vetture 4x4 devono montare le gomme da neve? Sì. Per garantire un comportamento e un'aderenza sicuri sulle strade ghiacciate e scivolose bisogna montare le gomme invernali. La trazione integrale, seppur importantissima, non è infatti sufficiente sulla neve e sul ghiaccio quando il veicolo monta gomme estive. Gomme da neve o catene?
Dipende soprattutto dalla zona di residenza. Se l’area è soggetta a frequenti manifestazioni nevose, anche copiose, è opportuno munirsi di entrambe: le gomme da neve per girare sempre, e le catene da montare in caso di situazioni particolarmente difficili. Va ricordato inoltre che, per legge, con le catene non si possono superare i 50 km/h di velocità massima.
L'obbligo sulle strade regionali e Anas
Dal 15 novembre 2021 e fino al 15 aprile 2022 tale obbligo, indicato mediante apposita segnaletica, sarà vigente sulle seguenti strade regionali:
- SS 13 “Pontebbana” dal km 160+220 al km 213+000 (nei Comuni di Gemona del Friuli, Venzone, Moggio Udinese, Resiutta, Chiusaforte, Dogna, Pontebba, Malborghetto Valbruna)
- SS 52 “Carnica” dal km 0+000 al km 64+137 (nei Comuni di Venzone, Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo, Villa Santina, Enemonzo, Socchieve, Ampezzo, Forni di Sotto, Forni di Sopra, Lorenzago di Cadore)
- SR 251 “della Val di Zoldo e Val Cellina” dal km 60+130 al km 97+805 (nei Comuni di Montereale Valcellina, Andreis, Barcis, Claut, Cimolais, Erto e Casso)
- SR 355 “della Val Degano” dal km 0+000 al km 39+786 (nei Comuni di Villa Santina, Lauco, Ovaro, Comeglians, Rigolato, Forni Avoltri, Sappada)
- SR 512 “del Lago di Cavazzo” dal km 0+100 al km 13+500 (nei Comuni di Tolmezzo, Verzegnis, Cavazzo Carnico, Bordano, Trasaghis)
- SR 646 “di Uccea”dal km 2+600 al km 25+300 (nei Comuni di Tarcento, Lusevera, Resia)
- SR 465 “della Forcella Lavardet e Valle San Canciano” dal km 10+596 al km 49+800 (nei Comuni di Ovaro e Prato Carnico,)
- SP 22 “della Val Sesis” dal km 0+000 al km 8+582 (in Comune di Sappada)
- SR 552“del Passo Rest” dal km 0+000 al km 48+600 (nei Comuni di Socchieve, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Meduno, Sequals)
- Raccordo SS 13/ SS 54 “raccordo a serpentina” dal km 0+000 al km 0+609 (in Comune di Tarvisio)
- R.A. 16 “Cimpello Piandipan” dal km 0+000 al km 3+754 (in Comune di Fiume Veneto)
- SR 14 "della Venezia Giulia" dal km 158+345 al km 161+150 (in Comune di Trieste)
- SR 58 "della Carniola" dal km 0+000 al km 9+229 (nei Comuni di Monrupino e Trieste)
Nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata stradale e di fenomeni nevosi in atto.
Si specifica che gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa a pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza al fondo stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione civile.